Il passaggio dal vecchio sistema della Legge 3/2012 al Codice della Crisi (CCII) ha introdotto alcune "trappole" interpretative che rischiavano di precludere la second chance a migliaia di ex piccoli imprenditori. Una delle più insidiose riguarda l'Art. 33, comma 4, CCII, che sembrava sanzionare con l'inammissibilità ogni domanda di concordato presentata dopo la cancellazione dal registro delle imprese.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 14 luglio 2025, ha fatto chiarezza, ristabilendo la ratio del sistema.
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